Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.16888 del 20/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.,in persona del rappresentante legale Rag.

Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 167, presso lo studio dell’avvocato RABACCHI GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.

COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LITTA PIETRO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., L.A., R.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3260/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 26/05/2004, depositata il 13/07/2004 R.G.N. 5329/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO Giovanni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

FATTO E DIRITTO

– che L’Aurora Ass.ni s.p.a. ha notificato il 3.1.05 ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3260/04 emessa nella causa in corso nei confronti di B.L. quale esercente la potesta’ sul minore T.D.;

– che la B. si e’ costituita con controricorso;

– che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell’8.4.10 al quale ha fatto espressa adesione la resistente B.;

– che non v’e’, quindi, da statuire circa le spese del giudizio di cassazione;

– che le altre parti chiamate nel giudizio, non essendosi costituite, non hanno alcun interesse al giudizio stesso.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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