LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FRANCHINO MOTORS SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, F.V. anche in proprio e quale erede del fratello F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPELLO ALBERTO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FIDITALIA SPA in persona del procuratore Dr. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ENRICO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2916/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 12/10/2004, depositata il 12/11/2004, R.G.N. 606/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tal C.G., per il tramite della convenzionata Franchino Motors, chiese alla Sogen Fiditalia (oggi Fiditalia s.p.a.) il finanziamento per l’acquisto di una vettura. La Sogen, come da precedente convenzione, anticipo’ alla Franchino il capitale che il cliente avrebbe dovuto poi rimborsare ratealmente alla finanziaria. A causa del mancato pagamento delle rate, il C. fu dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la Sogen ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Franchino Motors per la restituzione della somma anticipata (nell’occasione assumeva che la vettura non ancora era stata intestata al cliente e che neppure era stata ancora iscritta ipoteca a favore della finanziaria).
L’opposizione proposta dall’ingiunta fu respinta dal Tribunale di Milano con sentenza poi confermata dalla Corte di Milano, la quale, in particolare, ha ritenuto che l’inadempimento della Franchino consisteva nell’avere omesso di trasferire al C. la proprieta’ del mezzo e nel non aver proceduto all’iscrizione dell’ipoteca.
Obbligazioni previste dalla convenzione stipulata tra le parti, la cui violazione obbligava la Franchino alla restituzione alla finanziaria della somma di danaro anticipata.
Propone ricorso per Cassazione la Franchino Motors a mezzo di un unico motivo. Risponde con controricorso la Fiditalia s.p.a. La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come s’e’ visto in precedenza, la sentenza d’appello conferma la condanna emessa in primo grado a carico della Franchino Motors in base a due diverse ragioni del decidere, attinenti a due distinti inadempimenti in cui si accerta essere incorsa la parte: la violazione della clausola di cui al punto 5a) della convenzione stipulata tra le parti, per avere omesso la Franchino di trasferire al soggetto finanziato (il C.) la proprieta’ del veicolo (omettendo, dunque, di depositare al PRA l’atto di vendita entro tre giorni); la violazione della clausola 5b) della convenzione, che imponeva alla Franchino di produrre alla finanziaria la documentazione comprovante l’iscrizione dell’ipoteca (iscrizione mai richiesta, con omessa consegna alla finanziaria della procura notarile del cliente contenente il mandato ad iscrivere ipoteca).
A fronte di queste statuizioni, la ricorrente articola il motivo d’impugnazione (facendo, peraltro, riferimento ad un soggetto finanziato diverso dal C., ossia a tal T.) con riguardo alla sola seconda ragione del decidere (ossia, l’omessa iscrizione dell’ipoteca), senza affatto censurare la prima (quella relativa al mancato trasferimento del veicolo). La circostanza comporta l’inammissibilita’ del mezzo di gravame per difetto d’interesse del ricorrente, il quale non troverebbe alcun vantaggio nell’eventuale accoglimento della questione da lui posta, rimanendo pur sempre fermo l’altro capo della sentenza non censurato.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010