Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.16901 del 20/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10867/2006 proposto da:

GESTIONI IMMOBILIARI DI MONTI FULVIO S.A.S. già Studio Salario di FULVIO MONTI s.a.s. ***** in persona del legale rappresentante Sig. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio degli avvocati GLINNI Raffaello E DE ANGELIS FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato MANCINI FERNANDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. *****, D.R.P.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI Giampiero, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 527/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa il 13/1/2005, depositata il 03/02/2005, R.G.N. 9254/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PLACIDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 23.11.03 i coniugi D.R.P. e G. M. proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21.8.01, che li aveva condannati al pagamento in favore della Studio Salario s.a.s. della somma di L. 22.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a saldo di una provvigione per l’attività di intermediazione nella compravendita di un immobile.

L’appellato resisteva al gravame e la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 3.2.05, accogliendo il gravame, rigettava la domanda attrice, con la condanna dell’appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s.

Gestioni Immobiliari di Monti Fulvio (già Studio Salario di Monti Fulvio s.a.s.), con due motivi, mentre i coniugi D.R. hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 246 c.p.c., ed omessa o quanto meno contraddittoria ed illogica motivazione, non avendo la Corte di merito tenuto conto della nullità e conseguente inutilizzabilità della testimonianza resa dal teste M., in quanto persona avente nella causa un interesse che avrebbe potuto legittimarne la partecipazione al giudizio.

Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., omessa o quanto meno illogica motivazione, avendo erroneamente la Corte d’appello escluso ogni valenza probatoria della missiva del 12.10.95 in quanto “proveniente dallo stesso deducente”.

Il primo motivo non è fondato, in quanto deve ritenersi che non possa eccepire la nullità o l’inefficacia probatoria della deposizione di un testimone, per incapacità a testimoniare, la parte che non solo non abbia nel giudizio di merito sollevato, in proposito, alcuna eccezione, ma che abbia addirittura, come nel caso di specie, indicato specificamente come teste la persona incapace ai sensi dell’art. 244 c.p.c..

Anche il secondo motivo non è fondato.

Ed invero, premesso che rientra esclusivamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della concludenza delle prove, per cui il relativo convincimento si sottrae al sindacato di legittimità quando sia sorretto da congrua e logica motivazione, si rileva che nel caso in esame la Corte di merito ha fornito una valutazione del contenuto della missiva del 12.10.95 in modo logicamente coerente, facendo correttamente riferimento sia al fatto che tale documento proveniva dalla stessa parte interessata che alla circostanza che la sua concludenza non risultava supportata da ulteriori elementi di riscontro.

Nè va sottaciuto che non basta, perchè nasca il diritto al compenso a favore del mediatore, che quest’ultimo si limiti a mettere in contatto tra loro le parti per la conclusione dell’affare.

Occorre, infatti, un quid pluris, che è stato individuato nella circostanza secondo cui in tanto può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare in quanto tra le parti messe in contatto ad opera del mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso.

Con la conseguenza che la provvigione spetta al mediatore quando sia intervenuto almeno per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare (Cass. civ., sez. 2^, 9.6.09, n. 13260).

Il ricorso va, dunque, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese, attesa la difformità degli esiti dei due giudizi di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010

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