LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17391/2005 proposto da:
L.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 341 INT 7/C, presso lo studio dell’avvocato RIITANO DOMENICO PIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CACCIANO Marco, ESPOSITO CIRO, IODICE GENEROSO MARCO TULLIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GESTIONE LIQUIDATORE USL/***** MARCIANISE ***** in persona del Direttore Generale p.t. della A.S.L. CASERTA ***** in qualità di Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso lo studio dell’avvocato NUCARO AMICI MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONELLI Nicola giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 288/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, emessa il 13/4/2004, depositata il 12/05/2004, R.G.N. 908/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;
udito l’Avvocato NICOLA SIMONELLI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Gestione liquidatoria della ex U.S.L. *****, in persona del Commissario liquidatore, proponeva opposizione al d.i. emesso dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Cava dei Tirreni – a favore di R.L. ed a carico della Regione Campania.
Il decreto ingiungeva alla Regione il pagamento di L. 17.425.447, a titolo di mancato pagamento delle mansioni superiori svolte dal L. quale Primario del Servizio di Medicina di Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di *****.
L’opposto, costituendosi, evidenziava l’inammissibilità della opposizione in quanto proposta da soggetto non destinatario dell’ingiunzione.
Con sentenza dell’11.1.2002 il Tribunale adito dichiarava inammissibile ed improponibile l’opposizione, per carenza di legittimazione e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.
Proponeva appello la Gestione liquidatoria.
Si costituiva l’appellato.
La Corte territoriale accoglieva il gravame e dichiarava ammissibile l’opposizione proposta dalla Gestione Liquidatoria USL ***** di Marcianise avverso il Decreto Ingiuntivo n. 530/2000.
Proponeva ricorso per cassazione L.R. con sei motivi.
Resisteva con controricorso la Gestione liquidatoria della USL ***** di Marcianise.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il controricorrente eccepisce l’inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso in quanto notificato dall’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello di Salerno, anzichè della Corte d’Appello di Roma.
Il motivo è infondato. Il ricorso infatti può essere notificato anche nel luogo ove è stata pronunciata la sentenza (Cass. 18.10.04 n. 20394; Cass., 12.6.06, n. 13615) Con il primo motivo del ricorso principale L.R. denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., nonchè dei principi generali disciplinanti il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 633 c.p.c., e segg.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè dei principi generali in tema di legittimazione ad agire. Omessa motivazione. Omessa pronuncia – Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.
Secondo parte ricorrente la Corte di Appello di Salerno, ha inesattamente ritenuto che la Gestione Liquidatoria, in quanto organo della Regione era legittimata a proporre opposizione nel procedimento monitorio. Contrariamente all’assunto del secondo giudice, sostiene invece L. che l’opposizione introdotta dalla Gestione liquidatoria deve essere giudicata inammissibile per l’assoluto difetto delle condizioni dell’azione ed a ragione dell’estraneità di quest’ultima rispetto al rapporto processuale instaurato con il deposito del ricorso monitorio nonchè con la successiva notifica dello stesso e della pedissequa ingiunzione di pagamento.
Il motivo è fondato.
Secondo questa Corte infatti è inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all’opposizione spetta al soggetto destinatario dell’ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono – in quanto usufruiscono della soggettività dell’ente soppresso – soggetti giuridici diversi dalla regione (Cass., sez. un., 8 luglio 2005, n. 14336).
Correttamente quindi il Tribunale di Salerno Cava dei Tirreni ha rilevato l’inammissibilità dell’opposizione per l’assoluta estraneità dell’opponente gestione liquidatoria al rapporto processuale instaurato con il deposito del ricorso monitorio e la successiva notifica dello stesso e della pedissequa ingiunzione di pagamento.
Accolto il primo motivo del ricorso, devono considerarsi assorbiti gli altri e l’impugnata sentenza deve essere cassata senza rinvio.
Pertanto, decidendo nel merito si dichiara inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo, mentre si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010