Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17164 del 21/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30338/2007 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N.R.G.A.D. 54271/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 24/4/06, depositato l’11/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma, con decreto del 23 novembre 2007 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 5.500,00 (oltre agli interessi dalla data del provvedimento a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto la richiesta di somme afferenti a un rapporto d’impiego pubblico) introdotto da B.D. innanzi al t.a.r.

del Lazio, ritenendo irragionevole, in relazione alla materia e alla questioni all’esame del giudice, il periodo eccedente la durata di tre anni, pari a cinque anni e sette mesi.

Per la cassazione di tale decreto l’interessato ha proposto ricorso per cassazione. La Presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale ha:

1) erroneamente determinato la decorrenza degli interessi dalla data del decreto invece che da quella della domanda;

2) abbia liquidato le spese giudiziale in modo insufficiente.

2. Il motivo sub 1) è manifestamente fondato. La decorrenza degli interessi – come è stato costantemente affermato da questa Corte, se richiesti, va fissata non dalla data della decisione ma da quella della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda stessa, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria.

Il motivo relativo alla liquidazione delle spese è assorbito.

3. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto, disponendo che interessi sulla somma liquidata decorrano dalla data della domanda. Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento degli interessi legali sulla liquidata a titolo di equa riparazione a far data dalla domanda; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 670,00 di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 300,00 per diritti ed Euro 320,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge;

compensa fino alla metà le spese di questo giudizio e condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 400,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese liquidate per il giudizio di merito e per quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Angelo Giuliani, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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