Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17170 del 21/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte D’Appello di Torino, con decreto n. 979/07 Volont. Giurisdiz. del 16/4/08, depositato il 13/5/08, nel procedimento pendente fra:

B.P.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

RILEVATO IN FATTO

che con decreto del 13 maggio 2008 la corte d’appello di Torino ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione a un procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio da irragionevole durata del giudizio, ai sensi della L. n. 89 del 2001, iniziato da B.P. davanti alla corte d’appello di Genova, in relazione a procedimento instaurato davanti alla sezione giurisdizionale della corte dei conti della Liguria, avendo la corte adita dichiarato la propria incompetenza per territorio e indicato come competente la corte torinese, avanti alla quale il procedimento era stato tempestivamente riassunto.

RITENUTO IN DIRITTO

che anche in relazione alle domande di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, relative all’irragionevole durata di giudizi instaurati davanti ai giudici amministrativi si deve applicare il criterio di competenza territoriale previsto dalla L. n. 89, art. 3, comma 1, che richiama il criterio di collegamento di cui all’art. 11 c.p.p., e pertanto competente non è la corte d’appello nel cui ambito territoriale si trova il giudice amministrativo davanti al quale è iniziato il giudizio;

che pertanto è competente la corte drappello di Torino.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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