Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17176 del 21/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.T.S. s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30, presso l’Avv. Gualtieri Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv. Baruffini Donato, come da procura a margine di ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per l’impugnazione del decreto della corte d’appello di Brescia depositato il 5 marzo 2009 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’A.T.S. s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso il decreto con il quale la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza della corte d’appello di Roma a pronunciare in ordine alla domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 in relazione al processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Como, in secondo grado avanti alla Corte d’appello di Milano e quindi avanti alla Corte di Cassazione dal 1993 al 2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto privo del quesito di diritto mentre è principio già affermato quello secondo cui “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza dei ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile, sez. 3, 26 giugno 2008, n. 17536). Spese come di rito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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