Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.17191 del 21/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8282/2007 proposto da:

FONCASVIT SRL, in persona del suo legale rappresentante perito agrario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’Avvocato LAMBIASE Pasquale, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAGNANO (NA), COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI GRAGNANO (NA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 213/2 006 del GIUDICE DI PACE di GRAGNANO del 24/11/05, depositata il 26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Gragnano con sentenza del 26 gennaio 2006 respingeva l’opposizione proposta da Foncavist srl avverso il comune di Gragnano, per l’annullamento del verbale di contestazione n. ***** del 14 aprile 2005 relativo a violazione dell’art. 20 C.d.S., commi 3 e 4. Rilevava che infondatamente l’opponente aveva sostenuto che il marciapiede su cui aveva apposto alcune fioriere non era adibito ad uso pubblico, ma di sua proprietà.

Foncavist ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 marzo 2007 e illustrato da memoria. Il Comune è rimasto intimato. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perchè manifestamente infondato.

Il ricorso lamenta con il primo motivo che vi sia stata violazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c., perchè, a fronte della contestazione del fatto che il suolo su cui si trovavano le fioriere fosse suolo pubblico o di uso pubblico, l’onere della prova del presupposto di fatto della violazione incombeva non sul privato, ma sull’amministrazione, che non vi avrebbe fatto fronte.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce che la natura privata dell’area risultava dall’atto di acquisto prodotto in causa e da altre prove documentali di cui lamenta l’errata valutazione. Da ultimo osserva che il giudice di pace avrebbe desunto l’uso pubblico dello spiazzo dalla presenza di pubbliche panchine, ma che non sarebbero stati compiuti accertamenti in fatto per far emergere che le panchine fossero pubbliche. Lamenta vizi di motivazione.

Il ricorso è manifestamente infondato. E’ bene premettere che ai fini della definizione di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’art. 2 C.d.S., comma 1, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. E’ pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada (Cass. 17350/08; 13217/03).

Alla luce di questo principio risultano sostanzialmente irrilevanti le argomentazioni svolte, tanto in sentenza quanto in ricorso, in ordine alla proprietà privata o pubblica della strada su cui era stato apposto, senza autorizzazione, il manufatto della Foncavist.

Determinante per la validità della sanzione è infatti l’uso pubblico cui era destinata la strada de qua. Sul punto il giudice di pace, che pur ha superfluamente motivato circa l’onere della prova della proprietà privata dell’area, inducendo il ricorso a contestare quelle affermazioni, ha fatto leva sul verbale dei vigili urbani e sulle fotografie dei luoghi prodotte dalla ricorrente, nelle quali ha ravvisato la presenza di panchine. Il verbale, anche nella parte che contiene valutazioni degli agenti, può offrire argomenti di prova utili per la decisione; dunque da esso era desumibile la esistenza dell’uso pubblico della strada. I rilievi circa la presenza di panchine non sono stati contestati in punto di fatto e la presunzione tratta da tale circostanza è logica e coerente, perchè normalmente panchine poste su strada apparentemente aperta al pubblico lasciano credere che lo spazio su cui esse si trovano sia adibito ad uso pubblico. Pertanto non sussiste a questo riguardo alcun vizio di motivazione. Le altre risultanze valorizzate in ricorso attengono alla proprietà dell’area e non all’uso pubblico. L’assenza di risultanze che militino in senso contrario a quanto motivatamente ritenuto nella sentenza impugnata impone il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010

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