LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. President – –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Merano, con ordinanza R.G. 426/08 depositata il 27.10.09, nel procedimento pendente fra:
HANSEATISCHE BETEILIGUNGS – UND BETREUUNGSGESELLSCHAFT MBH (in seguito HBB);
MINISTERO DELL’INTERNO – SEZIONE POLIZIA STRADALE DI BOLZANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA ANTONIETTA.
FATTO E DIRITTO
La Soc. Hanseatische B&B MGH ha proposto, innanzi al G.d.P. di Bolzano, opposizione al verbale di contestazione della violazione p. e p. dall’art. 126 bis C.d.S., comma 2, redatto nei suoi confronti dalla Sezione Polizia Stradale di Bolzano con verbale n. ***** per inottemperanza all’invito – rivolto in calce al verbale n. ***** di contestazione della violazione p. e p. dall’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata il *****, a carico del non identificato conducente del veicolo tg. ***** risultato di proprieta’ dell’opponente – di comunicare entro 60 giorni alla suddetta autorita’ intimante (Sezione Polizia Stradale di Bolzano, Ufficio verbali, via Palatucci 1, Bolzano) i dati identificativi del conducente.
Con sentenza 18.11.08, l’adito G.d.P. di Bolzano, sulla considerazione che l’illecito originario – violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8 – aveva avuto luogo in territorio del Comune di *****, declinava la propria competenza indicando come territorialmente competente il G.d.P. di Merano.
Questi, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto.
Il ricorso e’ fondato.
In tema di sanzioni amministrative ed ai fini della individuazione dell’autorita’ amministrativa e del giudice rispettivamente competenti, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare la sanzione (art. 17) e a decidere sulla conseguente opposizione (art. 22), il luogo della commissione dell’illecito e’ da reputarsi coincidente con il luogo dell’accertamento in relazione al presumibile perfezionarsi dell’infrazione nel posto in cui ne vengano acclarati gli elementi costitutivi, ovvero venga constatata parte della condotta attiva o passiva del trasgressore in se’ idonea ad integrare contegno sanzionabile.
L’illecito del quale si discute non e’ quello ex art. 142 C.d.S., comma 8, contestato con il verbale del ***** (e d’altronde gia’ definito per intervenuta oblazione), ma quello p. e p. dall’art. 126 bis C.d.S. contestato con verbale del ***** ed accertato in *****.
La norma sanziona, infatti, il comportamento del proprietario del veicolo che, senza giustificato motivo (da valutarsi nei sensi evidenziati nelle sentenze Cass. 13748/07, 12842/09), non ottempera, entro il termine ivi previsto, all’obbligo d’effettuare la comunicazione richiestagli dall’organo di polizia procedente, che e’ quello dal quale e’ stato invitato a fornire le generalita’ del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione;
onde l’infrazione si consuma nel luogo in cui la comunicazione sarebbe dovuta pervenire e non e’, per contro, pervenuta in quanto e’ stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente (Cass. 17580/07, 19631/07).
Nella specie, la sede in Bolzano, alla via Palatucci n. 1, della Sezione Polizia Stradale, Ufficio verbali.
L’istanza va, dunque, accolta e va dichiarata la competenza del G.d.P. di Bolzano, innanzi al quale le parti interessate dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
Le stesse parti non avendo svolto attivita’ difensiva in questa sede, non v’ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie l’istanza e dichiara competente a provvedere sul ricorso proposto dalla Soc. Hanseatische B&B MGH il giudice di pace di Bolzano, innanzi al quale le parti interessate dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010