LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8490/2007 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI CALTANISSETTA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 29/2006 del GIUDICE DI PACE di GELA del 10/01/06, depositata il 23/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;
è presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria.
PREMESSO Che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Gela ha respinto l’opposizione proposta dal sig. G.G. all’ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Caltanissetta gli aveva inflitto sanzione amministrativa pecuniaria per l’emissione di due assegni bancari in assenza di autorizzazione dell’istituto di credito trattario per intervenuta revoca della stessa;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura, cui non ha resistito l’autorità intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso;
che il ricorrente ha anche presentato memoria.
CONSIDERATO
Che con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione di norme di diritto, si sostiene che nella specie non era integrato l’elemento materiale dell’illecito contestato, non avendo la banca trattarla ritualmente comunicato al cliente la revoca della convenzione di assegno, dato che la relativa raccomodata era stata restituita al mittente a seguito di “compiuta giacenza”, modalità, questa, propria delle sole notificazioni a mezzo posta;
che la censura è inammissibile in quanto nuova: dalla sentenza, infatti, risulta che l’opponente aveva dedotto il difetto dell’elemento psicologico dell’illecito per essere l’emissione degli assegni avvenuta genericamente in buona fede, ossia ignorando l’intervenuta revoca dell’autorizzazione, e il ricorrente non censura la sentenza per omessa pronunzia sulla specifica questione, ora sollevata, delle modalità del recapito della raccomandata;
che con il secondo motivo, sempre denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che difettava comunque l’elemento psicologico dell’illecito, dato che il sig. G. non aveva avuto conoscenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, e si contesta l’affermazione del Giudice di pace secondo cui sarebbe onere del correntista informarsi presso la banca della persistenza dell’autorizzazione stessa;
che anche questo motivo è inammissibile, dato che non si da per nulla carico dell’autonoma ratio decidendi costituita dalla esclusione della scusabilità dell’errore per essersi il G., emettendo gli assegni senza data o postdatati, assunto il rischio della revoca dell’autorizzazione al momento della presentazione dei titoli per il pagamento;
che il ricorso va in conclusione respinto; che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in mancanza di attività difensiva dell’autorità intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010