Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17303 del 23/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16989/2008 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULDERICO SACCHETTO 2 (Ostia Lido), presso lo studio dell’avvocato FORINO STEFANTA, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (Polizia Stradale di Salerno) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2008 della CORTE DAPPELLO DI SALERNO titolare dell’Ufficio Giudiziario di MONTECORVINO ROVELLA del 29.4.08, depositata il 06/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. TPPOLISTC) PARZIALE.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

1. – Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il G.d.P. di Montecorvino Rovella ha declinato la propria competenza per territorio indicando il G.d.P. di Salerno.

2. – In relazione al ricorso in esame è stata attivata procedura ex art. 375 c.p.c.. Il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ha espresso l’avviso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

3. – Resiste con controricorso la parte intimata.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

4. – All’udienza camerale la Procura Generale nulla ha osservato.

5. – Non sono state depositate memorie.

6. – La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso espresso dal consigliere relatore nella relazione che di seguito integralmente si riporta:

“Si tratta di ricorso avverso sentenza del giudice di pace, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha definito una diversa disciplina del regime delle impugnazioni per tali sentente (appello e non ricorso per Cassazione).

Il ricorso è stato, quindi, proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile in Cassazione.

Infatti, l’art. 26, del citato D.Lgs., ha abrogato l’u.c., della L. n. 689 del 1981, art. 23, che consentiva l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti emessi all’esito della procedura delineata dal predetto art. 23, e ne ha previsto (modificando l’art. 23 citato, comma 5) l’appellabilità. Il successivo art. 27 di tale decreto, dettando la disciplina transitoria, ha previsto, al comma 5, che tale nuova disciplina si applica “alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, il decreto legislativo in questione è stato pubblicato nella G. U. del 15 febbraio 2006 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo (il 2 marzo 2006).

Il provvedimento oggi impugnato per Cassazione rientra nella previsione della disciplina transitoria appena richiamata con la conseguenza che il regime delle impugnazioni è quello dettata dal nuovo testo della L. n. 689 del 1981, art. 23, (appello e non ricorso per cassazione)”.

7. – Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per essere soggetto ad appello e non a ricorso per cassazione.

Occorre osservare ancora che il ricorso non è convertibile in regolamento di competenza, inammissibile ex art. 46 c.p.c., avverso le sentenze del G.d.P..

8. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari, oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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