Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.17306 del 23/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29116-2008 proposto da:

G.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

UFM GROUP UNION PORCE MARINE SRL in persona del proprio amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato DE DOMINICIS ROMOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato COPPEDE’ GIAN FRANCO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza R.G. 840/08 del TRIBUNALE di LUCCA del 5.6.08, depositata l’11/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

FATTO E DIRITTO

Si tratta di ricorso non depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato improcedibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento su indicato. Dall’attestazione della cancelleria agli atti non risulta che parte ricorrente ha provveduto al successivo deposito nel termine di legge.

Parte intimata ha proposto tempestivo controricorso, depositato pure tempestivamente.

Il ricorso risulta improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., in quanto mai depositato. Deve procedersi alla regolazione delle spese in favore dell’intimato, con distrazione in favore del difensore come richiesto con memoria depositata il 26 aprile 2010.

PQM

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge. Spese distratte in favore dell’avv. GIAN FRANCO COPPEDE’, che ha dichiarato d’averle anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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