Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17341 del 23/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

a motivazione semplificata sul ricorso 24792/2008 proposto da:

Q.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABBRI Mauro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI VARESE;

– intimata –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di VARESE, depositato il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento pronunciato all’udienza del 17 settembre 2008 il Giudice di Pace di Varese, constatato che il ricorrente Q. M. non era comparso, e ritenuto che la giustificazione inviata dal difensore via fax non costituisse un legittimo impedimento, sicchè la mancata comparizione del ricorrente doveva essere intesa a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, convalidò l’espulsione de quo.

Per la cassazione del provvedimento ricorre il Signor Q. M., con atto notificato il giorno 14 ottobre 2008.

La parte intimata non ha svolto difese.

Il collegio in camera di consiglio ha stabilito che la sentenza sia redatta a motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, proposto contro un provvedimento depositato il 17 settembre 2008, omette l’esposizione dei fatti della causa, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e formula tre censure per violazione di norme di diritto, non seguite dal quesito di diritto, prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.

Il ricorso è pertanto inammissibile. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione intimata, non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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