LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SCHERILLO Giovanna – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
CORES COSTRUZIONI RESIDENZIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D A AZUNI 9, presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS RAFFAELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MUNAFO’ FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSCARELLA GIOVANNI, FERRI CARMELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2003 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/07/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/05/2009 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per inammissibilita’ in subordine accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la signora I.M. propose istanza L. n. 346 del 1976, ex art. 3 per la usucapione speciale del terreno sito in ***** identificato al catasto al f. ***** con gli annessi fabbricati di cui alle partt. *****, e che, ottenuto il decreto, lo notifico’ a B.S., L.S.R., B. M., C.G. e C.O.R.E.S. Costruzioni Residenziali s.r.l.;
Che quest’ultima propose opposizione rilevando di essere proprietaria esclusiva delle particelle ***** e di altre contigue che formavano un corpo unico con i beni chiesti in usucapione, e chiedendo il rilascio del bene abusivamente occupato e di risarcimento del danno;
Che la I.M. chiese in via riconvenzionale anche la indennita’ per i miglioramenti apportati;
Che il Tribunale di Messina, con sentenza depositata in data 30 ottobre 2001, rigetto’ la domanda proposta dalla I., condannandola a rilasciare l’intero fondo di proprieta’ della C.O.R.E.S. identificato al foglio ***** in quanto occupante abusiva, e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla I.;
Che quest’ultima propose gravame avverso la citata sentenza, e la C.O.R.E.S. propose appello incidentale, chiedendo la integrazione del dispositivo della sentenza impugnata che aveva omesso di condannare la I. al risarcimento dei danni nonostante avesse nella parte motiva fatto riferimento a tale pronuncia;
Che, con sentenza depositata il 21 luglio 2003, la Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame, escluse dalla condanna al rilascio in favore della s.r.l. C.O.M.E.S. le particelle ***** del fondo in questione, e, in accoglimento dell’appello incidentale, condanno’ la I. al risarcimento dei danni in favore della C.O.R.E.S. s.r.l. per la occupazione abusiva dei beni di sua proprieta’,da liquidarsi in separata sede;
Che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la C.O.R.E.S. s.r.l. sulla base di due motivi;
Che ha resistito con controricorso la I., eccependo la inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ nella notificazione dello stesso, e, nel merito, la infondatezza dello stesso;
Che in una memoria successiva, la C.O.R.E.S. ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per essere stata nelle more accolta la impugnazione della medesima sentenza per revocazione, proposta dalla stessa C.O.R.E.S., con condanna della I. a rilasciare l’intero fondo controverso, come individuato nel dispositivo della sentenza di primo grado, o, in via subordinata, la riunione del ricorso con quello proposto dalla I. avverso la sentenza pronunciata in sede di revocazione; e, in ulteriore subordine, la sospensione della trattazione del ricorso fino all’esito di quello sulla revocazione della sentenza della Corte territoriale;
Ritenuto che appare opportuna la riunione, richiesta in via subordinata dalla C.O.R.E.S., del presente ricorso con quello proposto dalla I. avverso la predetta sentenza, pronunciata in sede di revocazione, pendente presso questa Corte (R.G. n. 4348/06), avuto riguardo alla stretta connessione tra i due procedimenti.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Seconda Sezione per i provvedimenti di competenza.
Cos’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010