Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17399 del 23/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25617/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INTERFLORA FIORI DI PIETRO DEL GAUDIO & C SAS, D.G.P., V.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 105/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 04/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAOLO GENTILI, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 105/06 della Commissione Regionale della Campania dep. il 04/07/2006.

La CTR aveva, in sede di revocazione, confermato la sentenza della CTR della Campania dep. il 13/03/03 che aveva accolto i separati ricorsi riuniti ricorso della interflora Fiori di Pietro Del Gaudio &

C. s.a.s. e dei soci D.G.P. e V.R. avverso l’avviso di accertamento per IRPER e ILOR per l’anno 1998.

La CTR per i soci affermava che gli stessi erano tenuti al pagamento in relazione al reddito che sarebbe stato accertato con sentenza passata in giudicato per la società in proporzione alle loro quote di partecipazione alla società.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e vizio motivazionale. I contribuenti non hanno resistito.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395, comma 1, n. 4, per non avere la CTR ravvisato l’errore revocatorio nella pronuncia della CTR che aveva supposto un ulteriore giudizio relativo al reddito societario che invece era pendente dinanzi allo stessa CTR avendo la CTP riunito i ricorsi della società e quelli dei due soci.

Col secondo motivo l’Agenzia deduce motivazione apparente e perplessa allorquando la CTR affermava che “non v’è l’errore di fatto quanto piuttosto la estrema sintesi che il giudice di appello ha accordato alla vertenza, riconducendola in termini ritenuti idonei ed opportuni”.

I motivi, per la stretta connessione logica e giuridica, devono essere esaminati congiuntamente.

L’Agenzia ricorrente, in relazione ai termini del motivi come sopraproposti, che presuppongono il necessario esame della sentenza oggetto del giudizio di revocazione e il confronto con gli atti del giudizio in cui è stata emessa, al fine di verificare se in effetti la CTR abbia – come sostenuto dalla ricorrente – supposto erroneamente l’esistenza di un diverso e separato giudizio relativo al reddito sociale, ovvero abbia comunque fatto riferimento al giudizio riunito relativo a tale reddito(il cui esito non è dato comunque sapere) e, di conseguenza, se sussista il dedotto ulteriore vizio motivazionale, non fornisce, nè in ricorso (vizio di autosufficienza) nè, soprattutto, con il deposito degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, gli elementi necessari per la decisione.

Il ricorso, pertanto, a norma della superiore disposizione deve essere dichiarato improcedibile.

Non si provvede sulle spese, non essendosi i contribuenti difesi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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