LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A. — rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avv. Baldassini Rocco del Foro di Frosinone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Carlo Poma, n. 2, presso l’avv. Cozzi Ariella;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma — con sede in Roma, alla piazza Campidoglio, n. 1;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 49877 del 25 novembre 2003;
Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 22 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 novembre 2003, il Giudice di pace di Roma rigetto’ l’opposizione proposta da V.A. avverso la cartella esattoriale n. ***** – a lui notificata il 18 gennaio 2003 – per la riscossione della sanzione dovuta in forza del verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S., n. *****, redatto dai VV.UU. di Roma il *****.
Il V. e’ ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e l’intimato Comune di Roma non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando la nullita’ della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 201 C.d.S., dell’art. 137 c.p.c. e segg., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ripropone in sede di legittimita’ le questioni, gia’ sollevate con l’opposizione, di “inesistenza nullita’ e/o annullabilita’ e/o illegittimita’ e comunque… mancanza di efficacia esecutiva” della notifica del verbale di accertamento della violazione amministrativa e di quella della cartella di pagamento, in quanto effettuate:
a) la prima, mediante consegna dell’atto a persona residente in altro stabile e priva di incarico alla ricezione degli atti;
b) la seconda, a mezzo posta senza alcuna attestazione relativa alla data della consegna ed alla persona alla quale l’atto era stato consegnato.
Il motivo e’ in parte inammissibile ed in altra infondato. E’ inammissibile per carenza d’interesse laddove lamenta la mancata declaratoria di nullita’ della notifica della cartella esattoriale, pur avendo la notifica raggiunto il suo scopo di consentire una tempestiva e rituale opposizione alla cartella (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. 2, sent. 21 febbraio 2007, n. 4018) e detta inammissibilita’ preclude il rilievo del difetto di contraddittorio nel giudizio di merito, non essendo stato in esso evocato il concessionario della riscossione dei tributi che aveva notificato l’atto.
E’ appena il caso di aggiungere che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3 consente la notifica della cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e prevede che la stessa si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessita’ di redigere un’apposita relata di notifica (cfr.: Cass. civ., sez. 5^, sent. 19 giugno 2009, n. 14327).
E’ infondato nel resto.
Il giudice di pace ha escluso la nullita’ della notifica del verbale di accertamento perche’ l’atto risultava consegnato “a persona incaricata di riceverlo che l’ha sottoscritto per ricevuta”, con cio’ facendo applicazione (non essendo ipotizzabile un richiamo all’art. 145 c.p.c., in materia di notificazione alle persone giuridiche) del disposto dell’art. 139 c.p.c., comma 2, il quale prevede, in caso di non reperimento del destinatario nella residenza, dimora o domicilio, la consegna di copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, e ritenendo che la dichiarazione resa all’ufficiale notificante dal consegnatario sottintendesse l’esistenza di un suo rapporto negoziale con il notificando in forza del quale egli era incaricato di ricevere l’atto e riconsegnarlo al destinatario.
La valutazione espressa sul punto, che ha disatteso gli elementi di prova contraria addotti dall’opponente per vincere la presunzione del regolare espletamento della notifica desunta dalla sua apparenza, rientra tra gli apprezzamenti che, concernendo fatti estranei al procedimento di opposizione ed attinenti al procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione, non sono sindacabili in sede di legittimita’ se adeguatamente, anche se, come in specie, sinteticamente motivati, non essendo consentito alla Corte di cassazione sostituire in relazione ad essi una propria disamina a quella operata dal giudice di merito.
Il riferimento “a persona incaricata” di ricevere l’atto esclude, altresi’, la pertinenza della questione, sollevata apparentemente per la prima volta in sede di legittimita’, della mancata spedizione della raccomandata menzionata nell’art. 139 c.p.c., comma 4, in quanto detta formalita’ e’ stabilita esclusivamente nel caso di consegna di copia dell’atto al portiere o ad un vicino.
All’infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010