Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17581 del 27/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6458/2010 proposto da:

H.M.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AL ALCUNO;

avverso l’ordinanza n. 6/2010 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA del 29.12.09, depositata il 09/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che sul ricorso n. 6458/10 proposto da H.N.B. S. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato che è pervenuto alla cancelleria di questa Corte ricorso proposto da H.M.B.S., recante il numero RG 6458/10, avverso l’ordinanza n. 6/10 del giudice di pace di Caltanissetta del 29.12.09 emessa in tema di impugnazione di provvedimento di espulsione;

rilevato che detto ricorso, oltre ad essere sottoscritto dalla parte personalmente senza il patrocinio di avvocato cassazionista, non risulta notificato ad alcuno;

ritenuto che l’atto manca dei requisiti del ricorso in Cassazione e che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 22.4.10;

Il Cons. relatore”.

Viste le conclusioni del PG;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, che il Collegio condivide;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non si procede a liquidazione delle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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