Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17620 del 28/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sui ricorso 24245-2006 proposto da:

G.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AGUGLIA BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COTTO CARLO giusta mandato in calce la ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Comunale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARZANO ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIPITONE FEDERICO CLAUDIO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/06/2006, RG n. 260/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha chiesto dichiararsi l’estinzione per rinuncia.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto da G.P.M. contro la Regione Piemonte per la cassazione della sentenza resa fra le dette parti dalla Corte d’Appello di Torino il 14 giugno 2006;

visto il controricorso;

vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso, notificata al controricorrente;

vista l’accettazione del controricorrente;

ritenuta la regolarità della rinunzia e dell’accettazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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