Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17667 del 28/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso l’avvocato FUSILLO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPECCHER SPERI LUISELLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 03/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2010 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FUSILLO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PANARITI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 22-10-1997, V.L., conveniva in giudizio C.G., T.R., Direttore della Banca di Trento e Bolzano, nonche’ la Banca di Trento e Bolzano, per sentirli condannare in solido alla restituzione della somma mutuata dalla Banca e data in prestito al C., nonche’ al risarcimento del danno, in quanto il T. aveva indotto essa stessa a richiedere la somma in mutuo, con una falsa rappresentazione della solvibilita’ del C..

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, ma T. e B.T.B. chiedevano in subordine di essere garantiti dal C..

Il Tribunale di Rovereto, con sentenza in data 7-12-2001, condannava il C. a restituire alla V. la somma di Euro 30.987,41, e la B.T.B., a risarcire ad essa la somma di Euro 25.777,87, e tutti i convenuti a risarcire ad essa ulteriore somma.

La sentenza veniva impugnata con atti d’appello separati dal C. e dal T. e, in via incidentale dalla V.. Si costituiva pure la B.T.B., che aderiva alle conclusioni del T..

Con sentenza 11-1 – 3-2-2005, la Corte d’Appello di Trento rigettava gli appelli principali e dichiarava inammissibile quello incidentale.

Ricorre per cassazione V.L., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso C.G..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardivita’.

La sentenza impugnata e’ stata notificata dalla B.T.B. alle altre parti in data 30-3-2005, il ricorso per cassazione, in data 30.5.2005, dunque oltre il termine prescritto di giorni 60.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 200,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2010

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