Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.17780 del 29/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONELLO DA MESSINA 35, presso lo studio dell’avvocato FUCCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FUCCI VITTORIO LUIGI, giusta procura speciale margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELEBENEVENTO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2323/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI dell’1/04/08, depositata l’11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Napoli – sezione lavoro, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di T.L. diretta ad impugnare, sotto vari profili, un contratto intercorso fra il T. e la Telebenevento s.r.l..

Il T. chiede la cassazione della sentenza con ricorso per un motivo.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

La sentenza impugnata e’ stata pubblicata in data 11 aprile 2008.

Il ricorso per cassazione e’ stato notificato il 27 maggio 2009. Esso reca la data del 25 maggio 2009.

Il ricorso e’ quindi tardivo, perche’, trattandosi di sentenza emessa secondo il rito del lavoro, non opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale.

D’altra parte, dalla data di redazione del ricorso, indicata dallo stesso ricorrente, si ha certezza che il ricorso non e’ stato avviato alla notifica nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Cosi’ stando le cose, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso: nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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