Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17868 del 30/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L., in qualita’ di legale rappresentante pro tempore della CHI.Gi. S.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Edoardo D’Onofrio 43, presso l’avv. Cassano Umberto, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. 5, n. 28/5/06 del 31 gennaio 2006, depositata il 21 febbraio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’8 luglio 2010 dal Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che nessuno e’ presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella emessa ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e concernente l’omissione di versamenti IRAP e ritenute alla fonte contestata per la mancata notifica di un previo avviso di liquidazione.

Il ricorso era rigettato sia in primo grado, che in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

L’amministrazione non si e’ costituita, anche successivamente alla rinnovazione della notifica del ricorso disposta da questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, il contribuente denuncia, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26 bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5, nonche’ sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, n. 2 la non corretta procedura seguita dall’Ufficio che avrebbe omesso di comunicare, prima della notifica della cartella, l’avvenuta liquidazione delle imposte dovute.

Le censure, peraltro generiche, sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto l’atto impositivo e non la sentenza impugnata, dalla quale emerge che il contribuente di fronte alle evidenze – omesso pagamento IRAP e ritenute alla fonte accertate a seguito di controllo formale e tempestiva esecutivita’ del ruolo – non ha “fornito alcuna prova contraria”. Su tali punti non si riscontrano nel ricorso adeguate censure, con il conseguente rigetto dello stesso.

Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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