LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato AVENATI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
SIPA SRL;
– intimato –
sul ricorso 2852-2006 proposto da:
PUBBLI A SPA quale società incorporante la SIPA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente e ricorrente incid. subordinato –
contro
COMUNE DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 11/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. ENRICO PAPA;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, con le conseguenze di legge.
PREMESSO IN FATTO
Che:
Il Comune di Roma ricorre, con unico complesso motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il gravame dell’ente contro la sentenza di primo grado, in materia di imposta sulla pubblicità per l’anno 1998.
La Società contribuente resiste con controricorso e formula due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Nelle more, la contribuente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.
Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010