Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.17899 del 30/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato CECCARANI BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PUBBLI-A SPA quale soc. incorporante un ramo d’azienda della AFFITALIA SRL, AFFITALIA SRL ora CLEAR CHANNEL AFFITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell’avvocato FRASCAROLI RUGGERO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 102/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 17/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2010 dal Presidente e Relatore Dott. ENRICO PAPA;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, che ha concluso per l’estinzione del processo per cessata materia del contendere per intervenuto sgravio.

PREMESSO IN FATTO Che:

Il Comune di Roma ricorre, con unico complesso motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il gravame della Società contribuente, Pubbli A S.p.a., quale incorporante la Affitalia S.r.l., in materia di imposta sulla pubblicità per l’anno 2001.

Quest’ultima resiste con controricorso.

Nelle more, la contribuente ha depositato “istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”, per “avvenuta definizione bonaria della lite”, con spese compensate, istanza sottoscritta per adesione da controparte.

Attivata la procedura di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso nella maniera riportata in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

La lite risulta definita ai sensi della Delib. Consiglio Comunale 26 marzo 2009, n. 31, art. 4, che ha esteso, a mente della L. n. 289 del 2002, art. 13, la definizione agevolata all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Tale disposizione espressamente prevede la cessazione della materia del contendere.

Le parti concordano sulla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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