Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.17909 del 30/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Prefetto U.T.G. di Milano dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.C.F.;

– intimato –

avverso il decreto depositato il n. 12.2008 del GdP di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. CICCOLO Pasquale che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 1.12.2008 il Giudice di Pace di Milano, esaminando la opposizione proposta dal cittadino ecuadoregno F.B.C. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 30-08-2008 e la questione posta dall’opponente della sopravvenuta piena sua integrazione sociale, lavorativa e familiare, ha accolto l’opposizione ed annullato la espulsione. Per la cassazione di tale decreto il Prefetto UTG di Milano ha proposto ricorso del 20.03.2009, non resistito dal B. intimato, nel quale ha censurato la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 e art. 30, comma 6. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione disponendo la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente Avvocatura Generale dello Stato, che ha provveduto a richiedere la notifica a mezzo posta del ricorso in data 20.3.2009, non ha allegato all’atto della iscrizione a ruolo l’avviso di ricevimento della raccomandata nè ha provveduto, nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c., od anche alla fissata udienza di discussione, prima della relazione, al relativo deposito. In difetto di costituzione dell’intimato ed alla stregua del principio riaffermato da S.U. n. 627 del 2008, si dichiara inammissibile il ricorso, senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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