Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1792 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4825/2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato APUZZO TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato SICIGNANO Federico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 489/2007 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO, depositata il 21/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano in data 21.12.2007 ed in pari data depositata, in materia di risarcimento del danno da incidente stradale.

Il ricorso non è fondato.

Con unico complesso motivo il ricorrente denuncia violazioni di legge (artt. 2699, 2700 e 2735 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.) e vizi di motivazione.

I quesiti sono posti alle pagg. 19 e 20 del ricorso.

Con la censura di vizio di motivazione, in realtà il ricorrente denuncia un travisamento del fatto (come è anche indicato nella illustrazione del motivo ) – quello relativo alla sottoscrizione del certificato medico di pronto soccorso da parte dell’attuale ricorrente – che avrebbe dovuto censurare con il mezzo di impugnazione della revocazione e non con il ricorso per cassazione.

Quanto poi, al supposto valore confessorio attribuito dal giudice di merito alla sottoscrizione da parte del M., questo non è altro che un effetto eventualmente discendente dall’errore revocatorio e, pertanto, non spendibile in questa sede.

Con riferimento, poi, al profilo delle violazioni contestate, in realtà il quesito si riferisce soltanto all’efficacia probatoria del documento (certificato) – e sotto questo aspetto – quanto indicato nel quesito è corretto (v. anche S.U. 11.1.2008 n. 577; Cass. 25.6.2003 n. 10128).

Ma anche in questo caso, se il rilievo è esatto, le conseguenze che il ricorrente vorrebbe farne discendere non possono essere seguite.

Il giudice del merito ha rigettato la domanda non ritenendo raggiunta la prova – incombente all’attore – in ordine alle effettive cause ed alle modalità delle lesioni riportate dall’attuale ricorrente.

In questo senso ha valutato le circostanze che egli ha indicato di avere accertato, per averle apprese de relato, quale materiale indiziario che, però, non poteva essere posto nel nulla dalle dichiarazioni testimoniali rese, specie tenendo conto che le indicazioni che risultavano riportate nel certificato medico (attribuzione della causa delle lesioni a caduta accidentale) non erano state efficacemente contrastate da altre di segno contrario, o dalla condotta dello stesso attuale ricorrente.

Trattasi di valutazione spettante al giudice di merito e che, congruamente motivata, non è censurabile in questa sede”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

I rilievi proposti con la memoria – che ripercorrono i motivi illustrati in ricorso – non forniscono elementi per giungere a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la relazione condivisa in questa sede dal collegio.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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