Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.17920 del 30/07/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MURRU ALESSANDRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n. 248/2009 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del 12.10.09, depositato il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

PREMESSO IN FATTO 1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Il signor L.C. ricorre per la cassazione dell’ordinanza in data 14 ottobre 2009 del Giudice di pace di Bologna, che ha respinto il ricorso da lui proposto a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Il ricorso, iscritto il 3 novembre 2009, non e’ stato notificato ad alcuno. Ricorrendo pertanto l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., n. 1, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

2. – La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi e’ stata proposta.

2. – Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.

3. – In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi’ deciso a Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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