LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Lojodice Oscar giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce emesso nel procedimento n. 60/08 del 28.7.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto.
FATTO E DIRITTO
R.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Lecce in data 28.7.2009, con cui veniva rigettata la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di differenze fra quanto percepito e quanto spettante per indennita’ di disoccupazione agricola, iniziato nell’ottobre 2003 e non definito, essendo stato rinviato per la decisione al 19.3.2008.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Il decreto impugnato ha rigettato la domanda in considerazione della consistenza minima della somma oggetto di controversia, della circostanza che il dovuto sarebbe stato incassato prima della definizione del giudizio, che non si sarebbe dunque verificata alcuna ripercussione negativa nei confronti del ricorrente.
Con i motivi di impugnazione R. ha rispettivamente denunciato:
1) vizio di motivazione per contraddittorieta’, sotto il duplice aspetto:
a) che, dopo aver premesso che la durata di una causa va individuata escludendo i diversi tempi morti cumulati nel tempo, non ha poi tenuto conto, nel concreto, di tale parametro;
b) per l’omessa considerazione che la serialita’ ed il numero dei ricorsi di equa riparazione di analogo contenuto avrebbe dovuto agevolare la tempestiva definizione del giudizio;
2) violazione degli artt. 24, 111 Cost, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 112, 115 c.p.c., degli artt. 34 e 35 Conv. Europea, per il fatto che la decisione, basata sull’inesistenza di un diritto tutelabile, era stata adottata in mancanza di eccezione della controparte.
Al riguardo il relatore designato rilevava: “Tali censure non colgono la ragione della decisione, che e’ incentrata sull’affermata inesistenza di un pregiudizio per i motivi sopra indicati (modestissima entita’ del dovuto e pagamento in corso di causa), mentre e’ irrilevante il dato concernente la mancata eccezione del Ministero al riguardo, essendo la Corte deputata a stabilire la sussistenza o meno del diritto all’indennizzo”, rilievi sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie e che il Collegio condivide, sotto il profilo della non sindacabilita’ in sede di legittimita’ delle motivate valutazioni di merito della Corte territoriale. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in Euro 800,00.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010