Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1811 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5933/2005 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso da sè medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI N. 11, presso lo studio dell’avvocato TIRONE MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato A.A., giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 22/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

sentito il P.M., in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che A.A. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Napoli (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu 1997/2001, la C.T.R. Campania rigettava l’appello del contribuente;

Rilevato altresì che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al giudizio pendente presso questa Corte dichiarando (ma senza produrre la relativa documentazione, asseritamente spedita con raccomandata alla cancelleria di questa sezione) di aver estinto ogni debito verso il Comune di Napoli attraverso concordato fiscale;

Considerato che la controparte costituita nulla ha controdedotto in proposito nè ha aderito alla rinunzia;

Ritenuto, alla luce dello sviluppo processuale della vicenda, che deve disporsi la compensazione delle spese;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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