Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18119 del 04/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 19, presso lo studio dell’avvocato ALLIEGRO MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato DINOI PIETRO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIENA;

– intimato –

sul ricorso 34835-2006 proposto da:

COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISILLO FABIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1483/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/11/2005 r.g.n. 2117/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato NICOLO’ SCHITTONE per delega DINOI PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per: rimessione alle SEZIONI UNITE.

OSSERVA Letta la sentenza impugnata del 7 novembre 2005 con cui la Corte d’appello di Firenze, affermata preliminarmente la giurisdizione AGO, rigettava la domanda proposta da B.T. nei confronti del Comune di Siena per la declaratoria del suo diritto all’assunzione;

Letto il ricorso proposto dalla B. ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di Siena in cui si eccepisce la carenza di giurisdizione dell’AGO, questa spettando al giudice amministrativo;

Ritenuto che sulla questione di giurisdizione si devono pronunciare le Sezioni unite di questa Corte.

P.Q.M.

Rimette la causa alle Sezioni unite e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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