Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1815 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Nel ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica p.t., e dell’Agenzia del Territorio in persona del Direttore in carica p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati i Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

L.P., L.E., L.A., P.W., tutti rapp.ti e difesi dai Dott. STASI Gaetano e Cristiano, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foggia, via Dante n. 28;

avverso la sentenza resa inter partes dalla CTR di Bari – Sez. Foggia

– avente n. 116/27/03 in data 11.7.2003/19.9.2003 non notificata;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

Lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. Giampaolo Leccisi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso alla C.T.P. di Foggia gli intimati impugnavano l’atto di classamento relativo all’immobile sito in ***** Km.

***** in catasto alla partita *****, Fg. *****, part. ***** censito in cat. *****, classe ***** con attribuzione di rendita pari a Euro 400,25.

Si dolevano del fatto che altri immobili attigui e similari fossero stati classificati in Cat. ***** e chiedevano pertanto la giusta collocazione del loro immobile nella ridetta Cat. ***** con un abbattimento della rendita catastale.

Costituitosi il contraddittorio la C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso.

L’Ufficio proponeva tempestivamente gravame sostenendo la legittimità della attribuzione catastale.

La C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello con la sentenza in epigrafe, sicchè il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Territorio, come sopra rappresentati e difesi ricorrono per il seguente motivo Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 49, artt. 330 e 331 c.p.c. e del loro combinato disposto. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 160 c.p.c.. Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La sentenza che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per essere stato lo stesso notificato in una unica copia piuttosto che in tante quante le parti costituite in primo grado, viola norme e principi in rubrica.

Ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto integrare il contraddicono e non limitarsi a dichiararlo inammissibile.

Il ricorso deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte la notificazione dell’atto di impugnazione eseguito presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore) è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario (Sezioni Unite sentenza 29290/2008).

Pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bari che si atterrà al suddetto principio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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