Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.18165 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARBIA 21, presso lo studio dell’avvocato AGNOLI MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTAGATA VINCENZO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SIEM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 566/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, Seconda Sezione Civile, emessa l’8/04/2005; depositata il 03/06/2005;

R.G.N.210/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3 giugno 2005 la Corte di appello di Bari dichiarava improcedibile L’appello di P.M. avverso la sentenza di primo grado del 14 giugno 2000 notificato alla s.r.l. Siem in data 12 luglio 2001 senza iscrivere la causa a ruolo e quindi nuovamente notificato, in riassunzione, il 5 – 12 febbraio 2002, per non essersi L’appellante costituito nei termini di cui agli artt. 165 – 348 cod. proc. civ. ed essendo inapplicabile L’art. 171 cod. proc. civ..

Ricorre per cassazione il P.. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il ricorso il P. lamenta che la Corte di merito abbia dichiarato l’improcedibilita’ dell’appello pur avendo proceduto alla trattazione e discussione della causa e quindi avendo implicitamente ritenuto regolare la costituzione in giudizio alla prima udienza.

Il motivo va rigettato, ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 3.

Va infatti ribadito che, nell’ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilita’ sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l’effetto della consumazione dell’impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione e’ quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (Cass. 9058/2010, 836/2006).

E poiche’, come evidenziato in narrativa, la notifica del primo appello e’ avvenuta in data 12 luglio 2001, la notifica del secondo il 5 – 12 febbraio 2002 era tardiva e pertanto doveva esser dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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