LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere – –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.R. *****, + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MAURO CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARASCO LELIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.A. *****, C.G.
*****, A.G. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio ISABELLA – ZAFFINA, rappresentati e difesi dall’avvocato ISABELLA CARLO LUIGI giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 21/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, SEZIONE AGRARIA, emessa il 13/03/2004, depositata il 16/11/2004, R.G.N. 1359/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato DONATELLA GEROMEL per delega dell’Avvocato CARLO LUIGI ISABELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente rilevata e dichiarata la inammissibilita’ del ricorso.
La controversia promossa da S.R. ed altri nei confronti di C.A. ed altri e’ compresa nell’elenco di cui all’art. 409 c.p.c., n. 2, ed e’ pertanto soggetta alla disciplina dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 a mente della quale i termini processuali, ivi compreso quello annuale (applicabile ratione temporis) per l’impugnazione della sentenza non notificata non sono soggetti a sospensione durante il periodo feriale (in tal senso, con specifico riferimento alle controversie agrarie, e’ orientata la uniforme giurisprudenza di questa corte di legittimita’), senza che assuma rilievo la circostanza della eterogeneita’ delle domande e delle questioni in concreto trattate, essendo necessario e sufficiente, ai fini de quibus, che il procedimento si sia celebrato con il rito del lavoro (Cass. 6011/1983).
Il termine annuale per la proposizione del ricorso risulta, in fatto, ampiamente scaduto, essendo stata la sentenza oggi impugnata depositata il 16.11.2004, e il ricorso S. notificato il 28.12.2005.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui 200,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010