Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.18175 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.Z. ZOCCARATO SRL, *****, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato TOFI VINICIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 24/2006 del TRIBUNALE di IMPERIA, emessa il 20/01/2006, depositata il 23/01/2006; R.G.N. 259/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. propose opposizione al precetto notificatogli da A.Z. Zoccarato s.r.l. in forza di due cambiali da lui emesse per il pagamento del prezzo di un’autovettura. Sostenne di averne versato in contanti l’importo e di non avere ritirato i titoli in quanto momentaneamente indisponibili negli uffici della controparte.

Resistette la società convenuta, negando il pagamento.

Il Giudice di Pace di Imperia accolse l’opposizione.

L’appello proposto da A.Z. Zoccarato s.r.l. è stato rigettato dal Tribunale con sentenza del 23 gennaio 2006 avverso la quale la società ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

E invero esso, notificato il 24 aprile 2006, risulta depositato il 19 maggio successivo, ben oltre, dunque, il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, norma la cui trasparente finalità è quella di radicare definitivamente il procedimento d’impugnazione, consentendo alla Corte la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, della regolarità della costituzione del contraddittorio e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità del ricorso (confr.

Cass. civ., 3^, 26 giugno 2008, n. 17534).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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