Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.18177 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., *****, vedova G., quale erede accettante con beneficio di inventario l’eredità di G.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 28, presso lo studio dell’avvocato FRANCHI MANLIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MANNOCCI MARIA CECILIA, MANNOCCI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRESCHI PAOLO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MIN ECONOMIA FINANZE, C.P., G.V.D.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/02/2006; R.G. 14097/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 B.M. ha proposto ricorso per Cassazione, illustrato anche da memoria, avverso l’ordinanza in data 10 febbraio 2006 con la quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze ha rigettato l’istanza di sospensione da essa proposta nell’ambito di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi incardinata su impulso di B.M..

A sostegno del mezzo ha formulato due motivi, denunciando con l’uno violazione degli artt. 490 e 499 cod. proc. civ.; con l’altro violazione degli artt. 295, in relazione agli artt. 623 e 624 cod. proc. civ.. Ha resistito con controricorso B.M..

2 Il ricorso è inammissibile.

In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ. erano – nel testo vigente antecedentemente alle sostituzioni intervenute per effetto del D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, conv., con modif., nella L. n. 80 del 2005 e, successivamente, della L. n. 52 del 2006, art. 18, opponibili ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. oppure revocabili o modificabili dallo stesso giudice che li aveva emessi, ma non suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., non avendo contenuto decisorio (confr. Cass. civ., 5 marzo 2009, n. 5342).

Non è superfluo aggiungere che la riforma degli anni 2005/2006, entrata in vigore il 1^ marzo 2006 ma applicabile anche alle procedure esecutive pendenti a tale data (D.L. n. 35 del 2005, ex art. 2, comma 3 sexies conv., con modif., nella legge n. 80 del 2005), ne ha previsto l’impugnabilità con il rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ.), così indirettamente confermando la sottrazione del regime di impugnativa di tali provvedimenti al ricorso per Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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