LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. ICOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 350, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NADALINI GIUSEPPE MARIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/2007 della Commissione Tributaria Regionale di GENOVA del 23.10.07, depositata il 07/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:
“Con sentenza del 7/11/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Genova 1 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Genova di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente sig. P.C. in relazione ad avviso di accertamento emesso a titolo di I.R.P.E.F. per l’anno d’imposta 1996.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la P. propone ora ricorso per cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso dovrà essere ritenuto sotto plurimi profili inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso non risulta invero articolato in motivi, e non viene nemmeno indicata la norma asseritamente violata.
Risulta altresì violato l’art. 366 bis c.p.c., non risultando il ricorso nè un quesito di diritto nè la “chiara indicazione” delle “ragioni” dell’eventualmente denunziato vizio di motivazione.
Il ricorso risulta altresì formulato in violazione del principio di autosufficienza”;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensore della parte costituita;
rilevato che la ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010