Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.18255 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI BENEVENTO IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, gia’ elettivamente domiciliato in ROMA., VIALE GIULIO CESARE N. 21/23, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C.M.D., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato MERILLI EMANUELE, rappresentato e difeso dall’avvocato TURRA’ SERGIO, giusta delega in calce al ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4648/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/09/2005 R.G.N. 309/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Col ricorso notificato il 13 settembre 2006 il Consorzio agrario provinciale di Benevento, in liquidazione coatta amministrativa dal 10 marzo 2003, ha chiesto con due motivi la cassazione della sentenza, depositata il 14 settembre 2005 e notificata unitamente al precetto il 19 aprile 2006 personalmente al liquidatore, con la quale la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione del giudice di primo grado, aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento comunicato dal Consorzio al proprio dipendente impiegato di concetto di 3^ livello di cui al C.C.N.L. applicato B.C.M. D. con lettera dell’11 aprile 2002, a conclusione di una procedura di mobilita’ avviata ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 4 e segg. con comunicazione del 30 luglio 2001 e ultimata con accordo sindacale sottoscritto il 7 gennaio 2002.

La Corte d’appello aveva infatti ritenuto incompleta la comunicazione di’ avvio della procedura, in quanto non avrebbe indicato le qualifiche e la collocazione aziendale di tutto il personale e avrebbe esposto in maniera apodittica e limitata al richiamo degli eventi determinativi della riduzione di personale i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che avrebbero reso impraticabile l’adozione di misure alternative a tale riduzione.

Resiste alle domande B.C.M.D. con rituale controricorso.

Il consorzio ricorrente ha infine depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che nella comunicazione di avvio della procedura per la riduzione del personale sarebbero stati ampiamente illustrati i motivi tecnici organizzativi e produttivi della riduzione.

Nella comunicazione sarebbe stato inoltre specificato, quanto all’impossibilita’ di far ricorso a forme di solidarieta’, che cio’ dipendeva dalla situazione giuridica del Consorzio e, quanto alla possibilita’ di riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, che cio’ “provocherebbe una situazione di grave inefficienza delle strutture aziendali che hanno, al contrario, bisogno di trovare un assetto definitivo per creare i presupposti di un possibile ritorno in bonis”.

Infine quanto al personale, la societa’ ne aveva correttamente indicato il numero complessivo e il numero e le qualifiche di quelli in esubero.

2 – Col secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4 e il vizio di motivazione.

Essendo stato raggiunto nel corso della procedura un accordo sindacale in ordine alla riduzione del personale, le eventuali carenze della comunicazione iniziale non sarebbero, secondo la difesa del consorzio, di per se’ sole idonee a determinare l’inefficacia del licenziamento, dovendosi viceversa provare che quelle carenze avevano in concreto impedito al sindacato di svolgere la fondamentale funzione di controllo preventivo affidatagli in materia della legge.

Poiche’ il lavoratore, su cui gravava il relativo onere, non aveva dedotto di provare tale esito, la sentenza, che aveva affermato l’opposto principio della irrilevanza sul piano considerato dell’eventuale raggiungimento di un accordo sindacale, sarebbe per questa ragione errata e andrebbe annullata.

3 – Nel controricorso, il B. rileva che dal ricorso non risulta allegata copia autentica della sentenza impugnata e l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con conseguente inammissibilita’ dello stesso.

Nel merito e in via subordinata sostiene l’infondatezza dei motivi.

4 – Le deduzioni di inammissibilita’ del ricorso sono infondate, risultando dagli atti depositate in cancelleria sia la copia autentica della sentenza impugnata che l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

5 – Il ricorso, i cui due motivi conviene trattare congiuntamente, e’ infondato.

Come e’ noto, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, la L. 23 luglio 1991 n. 223, nel prevedere agli artt. 4 e 5 la puntuale completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento di messa in mobilita’, segna il passaggio da un sistema di controllo giurisdizionale sull’operazione, esercitato ex post nel precedente assetto normativo, ad un controllo dell’iniziativa datoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa affidato ex ante e durante tutto l’arco del relativo procedimento alle organizzazioni sindacali, all’uopo munite di incisivi diritti e poteri di informazione, intervento e consultazione (cfr., per tutte, Cass. 3 marzo 2009 n. 5069.

Per quanto riguarda in particolare gli oneri di informazione gravanti sul datore di lavoro, sia in sede di apertura che al momento della chiusura della procedura di mobilita’ di cui alla L. n. 223 del 1991, va ribadito che sulla sufficiente specificita’ di essa, secondo le coordinate indicate dall’art. 4, commi 3 e 9 della legge, si fonda la possibilita’ di un effettivo controllo sindacale e individuale dell’operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria (cfr.

ad es., Cass. 23 maggio 2008 n. 13381, 2 marzo 2009 n. 5034 e 28 ottobre 2009 n. 22825).

L’importanza di tali adempimenti nel sistema delineato dalla L. n. 223 del 1991 e’ confermata dalla previsione della sanzione della inefficacia dei licenziamenti, stabilita dall’art. 4 comma 12 e dal successivo art. 5, comma 3 successivo anche nel caso di comunicazione iniziale ex comma 3 o finale ex comma 9 incompleta o infedele (Cass. S.U. 13 giugno 2000 n. 419, cui si e’ adeguata la giurisprudenza successiva di questa Corte: cfr., ad es., Cass. n. 5034/09 cit.).

Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, cui il collegio aderisce, la sanzione di inefficacia del licenziamento e’ applicabile anche nel caso in cui alla incompletezza o infedelta’ della comunicazione iniziale segua un accordo tra impresa e sindacati sulla riduzione del personale (cfr., ex plurimis, Cass. 2 marzo 2009 n. 5034, 11 luglio 2007 n. 15479 e 21 settembre 2006 n. 20455; contra, recentemente, Cass. 3 febbraio 2009 n. 2610, 24 ottobre 2008 n. 25758), in quanto gli adempimenti in questione sono diretti a garantire la trasparenza delle scelte aziendali e la completa, corretta informazione sugli e-lementi indicati dall’art. 4 della legge, comma 3 e’ funzionale all’effettivo svolgimento da parte del sindacato del ruolo di controllo e di intervento ad esso assegnato nell’interesse dei lavoratori coinvolti nella procedura di riduzione.

Non e’ infatti sempre possibile valutare con certezza, anche in presenza del raggiungimento di un accordo sindacale sulla riduzione, se e in che misura esso sarebbe stato diverso in presenza di informazioni corrette fornite dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali o quali reazioni del mondo sindacale e interventi dell’autorita’ pubblica esse avrebbero determinato.

6 – Cio’ posto in linea di principio, si rileva che nel caso in esame i giudici di merito, con una valutazione di fatto ad essi riservata, hanno accertato la insufficienza e genericita’ della comunicazione di avvio della procedura, in particolare quanto ai “motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione’” di eccedenza nonche’ con riguardo al numero, alla collocazione aziendale e ai profili professionali di tutto il personale abitualmente impiegato, argomentandone altresi’ la rilevanza sul piano della correttezza della procedura e la sua possibile incidenza sulla funzione di controllo affidata al sindacato, anche nell’interesse individuale dei singoli lavoratori.

Una tale valutazione di merito e’ nel ricorso in parte censurata con considerazioni non pertinenti, ad es. laddove, travisando il significato degli accertamenti dei giudici, il Consorzio deduce di avere indicato i motivi tecnici, organizzativi o produttivi della riduzione nonche’ il numero e le qualifiche del personale eccedente.

Altre considerazioni si limitano inoltre a sovrapporre alle valutazioni di insufficienza, adeguatamente motivate dalla Corte territoriale, proprie diverse valutazioni, cosi’ chiamando sostanzialmente questa Corte di legittimita’ ad un controllo che si traduce in un nuovo giudizio di fatto, estraneo a questa sede di legittimita’.

Infine, secondo quanto in precedenza affermato in una linea di continuita’ con la giurisprudenza prevalente di questa Corte, non appare idoneo a contrastare le conseguenze tratte dai giudici da tale irregolarita’ il fatto che nel corso della procedura sia intervenuto un accordo sindacale sulla riduzione, mentre non sembra giuridicamente corretto gravare il lavoratore, che poco sa dell’andamento della procedura e delle dinamiche sindacali che in tale contesto si sviluppano, dell’onere di provare che la comunicazione scorretta ha effettivamente alterato le capacita’ di intervento del sindacato.

7 – Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Consorzio ricorrente a rimborsare al B. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12,00 per spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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