Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1826 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5544-2005 proposto da:

CAM COMMERCIO ALIMENTARE MERIDIONALE DI GRANATO CLORINDA & C. SNC IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato TADDEO LUIGI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il resistente l’Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA VINCENZO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/1/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dalla contribuente società C.A.M. – Commercio Alimentare Meridionale – di Granato Clorinda & C. s.n.c. nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di rigetto dell’opposizione spiegata nei confronti della cartella esattoriale emessa dall’Ufficio I.V.A. di Napoli a titolo di pagamento di Euro 77.713,28 sulla base della sentenza di primo grado del 13/4/1999.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello la società C.A.M. – Commercio Alimentare Meridionale – di Granato Clorinda & C. s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 – in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Lamenta che la “presunta motivazione dell’iscrizione a ruolo, riportata in premessa del presente ricorso” è “in lapalissiana violazione del dettato dello Statuto del contribuente”.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “la notifica della cartella di pagamento” va effettuata “nei termini di legge, così l’atto recettizio darà la possibilità al cittadino contribuente di controllare l’attività della P.A. nei suoi confronti”.

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “l’indeterminatezza in cui sarebbe caduto il termine di notifica della cartella può andare anche nel senso contrario all’interpretazione che ne fa la sentenza impugnata, che addirittura parla di prescrizione ordinaria (10 anni)”.

Con il 4 motivo la ricorrente denunzia contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che “In sostanza si ritengono valide le eccezioni dell’appellante in ordine alla decadenza dell’iscrizione a ruolo con riferimento al più generale (“generalissimo” principio della certezza de rapporto tributario (che la norma viola in modo lapalissiano), ma di contro si perviene a conclusioni diametralmente opposte”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest’ultimo viene come nella specie in particolare denunziato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunziato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall’odierna ricorrente.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo che la medesima fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., “l’iscrizione a ruolo”, il “tempestivo gravame innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli”, il “tempestivo appello”), limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

A parte il rilievo che le censure di cui al primo motivo emergono essere invero rivolte all’iscrizione a ruolo anzichè all’impugnata sentenza, va osservato che le doglianze risultano pertanto inammissibilmente formulate in termini generici ed apodittici di mera contrapposizione – in sede di legittimità invero non consentita – alle soluzioni che sorreggono la gravata decisione, non sostanziandosi invero in puntuali contestazioni, nell’ambito di una valutazione comparativa, delle medesime, con prospettazione di differenti risultati ermeneutici.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cas., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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