Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18306 del 05/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.G., D.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GOLINO SILVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato CORSARO BOCCADIFUOCO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.S., PU.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato D’AREZZO MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FIUME CLAUDIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1014/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 25.6.08, depositata il 06/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso;

che il controricorso e’ inammissibile per difetto di prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla esecuzione della notifica stessa a mezzo del servizio postale, onde non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010

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