LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., D.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GOLINO SILVIA, rappresentati e difesi dall’avvocato CORSARO BOCCADIFUOCO FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.S., PU.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato D’AREZZO MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FIUME CLAUDIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1014/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 25.6.08, depositata il 06/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO che i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso;
che il controricorso e’ inammissibile per difetto di prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla esecuzione della notifica stessa a mezzo del servizio postale, onde non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2010