Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18444 del 06/08/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso l’avv. Bianca Maria Caruso, rappresentata e difesa dall’avv. Coviello Giovambattista giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 423/1/07 del 17/1/08.

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

” G.E. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro un avviso di rettifica e liquidazione di imposta di registro.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo il contribuente lamenta il vizio di motivazione quanto all’iter logico seguito dal giudice tributario per confermare la valutazione operata dalla Commissione tributaria provinciale.

Il mezzo è manifestamente infondato. Il giudice tributario chiarisce infatti, con motivazione adeguata, che deve ritenersi congruo il valore risultante da stima dell’UTE eseguita con metodo comparativo, ridotto del 20% per la presenza di vincoli di natura urbanistica”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigliere della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472