Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18474 del 06/08/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4131-2009 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SANZARI, rappresentato e difeso dall’avvocato MINAURO GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA, UTG PREFETTURA DI BENEVENTO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1103/2008 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO, depositata il 24/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.

PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 c.p.c. si legge quanto segue:

“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione a cartella di pagamento, qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit..

Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”;

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

che la stessa è condivisa dal Collegio;

che, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472