LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4131-2009 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO SANZARI, rappresentato e difeso dall’avvocato MINAURO GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SESTRI SPA, UTG PREFETTURA DI BENEVENTO;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1103/2008 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO, depositata il 24/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO IANNELLI.
PREMESSO che nella relazione ai sensi dell’art. 380 c.p.c. si legge quanto segue:
“Viene impugnata sentenza pronunciata su opposizione a cartella di pagamento, qualificata dal giudice di merito come opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, sentenza dunque appellabile a seguito dell’abrogazione – disposta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b), – dell’art. 23, u.c., Legge cit..
Il ricorso si rivela dunque inammissibile…”;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie;
che la stessa è condivisa dal Collegio;
che, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2010