Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18489 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Edil Co.Ri.Ed. srl, di seguito anche “Societa’”, in persona dell’amministratore e legale rappresentante in carica, signor P.U., rappresentata e difesa dall’avv. Cossa Giuseppe Salvatore, presso il quale e’ elettivamente domiciliata in Via Gregorio VII n. 466, Roma;

– ricorrente –

contro

il Comune di Spello, di seguito “Comune”, in persona del Sindaco in carica, signor V.S., rappresentato e difeso dall’avv. Tinelli Giuseppe, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via delle Quattro Fontane n. 15, Roma;

– intimato e controricorrente –

e nei confronti di:

la SORIT spa, in persona del legale rappresentante in carica;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di Perugia 24 maggio 2006, n. 11/6/06, depositata il 23 giugno 2006 e notificata il 25 settembre 2006;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 14 maggio 2010 dal Cons. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Giuseppe Salvatore Cossa, delegato dall’avv. Roberto Spoldi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Marcello Matera, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Considerato:

a) che il 24 – 25 novembre 2006 e’ notificato al Comune e alla Sorit un ricorso della Societa’ per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello della Societa’ contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Perugia n. 22/01/2005, che aveva rigettato il ricorso della Societa’ contro la cartella di pagamento n. ***** della Tosap 1997;

b) che la Societa’ deposita una rinuncia al ricorso, che il Comune dichiara di accettare e che e’ sottoscritta da entrambe le parti;

c) che, pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto, nulla dovendosi disporre sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il l4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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