LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SICULA IMMOBILIARE SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DONATI MASSIMO con studio in CATANIA Via A. CECCHI 10 (avviso postale), giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 84/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 29/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato VITALI DE IBONDA PAOLO per delega Avv. DONATI MASSIMO, che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento della Sicula Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dep. il 08/07/2005 che in riforma della sentenza nn. della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento per Irpeg per l’anno 1990.
La CTR aveva escluso la decadenza dell’Ufficio dall’accertamento, ritenendolo legittimo.
Si duole il ricorrente con un motivo fondato su violazione e falsa applicazione di legge.
L’Agenzia ha resistito con controricorso e il contribuente ha presentato memoria. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il fallimento deduce violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per avere la CTR erroneamente pronunziato sul merito dell’accertamento, attesocchè l’Ufficio si era doluto solamente della decadenza dall’accertamento e non aveva proposto specifici motivi, tale non potendo essere la semplice richiesta di conferma dell’accertamento, onde la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello.
Il ricorso è infondato.
La sentenza delle SS.UU. n. 12541/1998, invocata dal ricorrente a sostegno del motivo, ha ritenuto che nelle ipotesi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente, in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l’oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinchè il procedimento di primo grado sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito (art. 354 c.p.c.); nelle altre ipotesi, invece, in cui l’appello cumula in sè iudicium rescindens e iudicium rescissorium, e cioè è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice (e non rientranti nelle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.) hanno carattere strumentale e meramente subordinato, perchè esse non sono di per sè idonee ad assicurare alla parte appellante, la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure (Cass., 29 agosto 1995 n. 9105), con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, l’appello è inammissibile per difetto d’interesse in quanto l’eventuale fondatezza della censura relativa al vizio di attività del giudice di primo grado non comporta – in difetto di rituale e tempestiva deduzione delle questioni di merito – il potere del giudice di appello di pronunciare sul merito della controversia (Cass. 8 agosto 1987 n. 6799), con l’ulteriore conseguenza che la sentenza non impugnata per il merito resta intangibile, mentre l’ammettere, in queste ipotesi, una pronuncia in solo rito, in difetto di rimessione al primo giudice comporterebbe, per quanto in precedenza osservato, una vanificazione del sistema introdotto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.. La fattispecie in esame è diversa in quanto l’Amministrazione era soccombente essendo stata dal giudice di primo grado accolta l’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice, e l’appello era fondato non già su un vizio processuale del giudizio di primo grado (tale però da non comportare la rimessione al primo giudice) – che avrebbe imposto la proposizione delle ragioni di merito secondo la superiore sentenza delle SS.UU. – bensì su un vizio del procedimento di accertamento, rispetto al quale era estraneo ogni problema relativo al giudizio rescindente e rescissorio di cui sopra.
Poichè la pronuncia della CTP era limitata alla preliminare pronunzia di decadenza dell’Ufficio dall’accertamento, nessun’altra ragione di gravame nè interesse in ordine al merito dell’accertamento, per cui non era soccombente, aveva l’Ufficio.
L’unico interesse dell’Ufficio era quello di appellare, così come ha fatto, la sentenza in ordine al punto della decadenza,gravame che è stato accolto e non è stato oggetto di impugnazione.
L’interesse in appello a proporre specifici motivi di gravame in ordine al merito era del contribuente, essendo stata, in primo grado, ritenuta assorbita la questione della legittimità nel merito dell’accertamento nella pronunzia di decadenza dell’accertamento, laddove la posizione dell’Ufficio non era certo quella di addurre motivi specifici di gravame, bensì quella di insistere, così come ha fatto, nella richiesta di conferma dell’accertamento.
Il motivo in esame propone una singolare inversione dell’interesse a proporre motivi di gravame e deduzioni difensive.
La giurisprudenza (Cass. n. 14031/2006), richiamata nella memoria illustrativa a sostegno del motivo di ricorso, che ha ritenuto che la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, e che non sarebbe stata osservata con la mera richiesta di conferma dell’accertamento, presuppone che l’Amministrazione sia soccombente nel merito. La tesi del ricorrente non potrebbe trovare sostegno nemmeno in talune affermazioni anche giurisprudenziali secondo cui la cognizione del giudice tributario ha per oggetto il rapporto, che non possono prescindere dalla circostanza che esso resta sempre un processo di annullamento di un atto autoritativo che, se non rimosso a seguito di impugnazione da parte del contribuente, fissa in modo definitivo l’an e il quantum dell’obbligazione tributaria. (Cass n. 22932/2005, Olivetti c. Ministero delle Finanze).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Ricorrono giusti motivi, per la particolarità delle questioni trattate, per compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010