Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18563 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato PICCHIARELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2007 del TRIBUNALE di VITERBO del 17.10.07, depositata il 03/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

RITENUTO IN FATTO

Che:

1. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto ricorso contro M.I. chiedendo la cassazione della sentenza pronunziata fra le parti dal Tribunale di Viterbo, quale giudice del lavoro, il 3 novembre 2007.

2. L’intimata resiste con controricorso.

3. Il ricorso impugna una sentenza di primo grado, al di fuori delle ipotesi in cui ne è prevista la diretta ricorribilità, ed è quindi inammissibile.

4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore, come da sua richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte contro ricorrente.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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