Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.18569 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1764/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 16.10.08, depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

RITENUTO IN FATTO

Che:

Con il ricorso indicato in epigrafe l’INPS impugna per un motivo la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto a C.C.L. l’assegno ordinano di invalidità a decorrere dal 1 maggio 2008.

L’unico motivo di ricorso, corredato da pertinente quesito, denunzia violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, addebitando alla sentenza impugnata di avere riconosciuto al C. l’assegno di invalidità dal 1^ maggio 2008 sebbene il ctu avesse accertato che il requisito sanitario era intervenuto nel corso di detto mese, sicchè il diritto all’assegno avrebbe dovuto farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo.

Il ricorso appare manifestamente infondato alla stregua del principio secondo in materia di benefici assistenziali, il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, che stabilisce la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dell’invalidità, si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario; ne consegue che, ove – in presenza degli altri requisiti di legge – il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni assistenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento. (Cass. 14516/2007; 22412/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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