Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1857 del 28/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4879/2005 proposto da:

COMUNE DI TERAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.E.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2003 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA, depositata il 25/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Atteso che:

il Comune di Teramo ha chiesto con atto 4/2005 la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, depositata il 25.11.2003, che aveva ritenuto illegittimamente adottato dal Comune l’avviso di accertamento à fini TARSU 1997 nei confronti di D.E.G.;

con successivo accordo transattivo in data 18.3.2005, depositato presso la Segreteria di questa Corte in data 6 aprile 2005, le parti hanno definito i loro rapporti relativamente all’accertamento “de quo”;

essendo venuto a cessare l’interesse del Comune a coltivare l’impugnazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente estinzione del giudizio, senza che vi sia luogo a liquidazione di spese, non essendosi controparte costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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