LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.A. res. te a *****, rappresentata e difesi giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Tuccari Francesco, elettivamente domiciliata in Roma Via del Cancello, 20 presso lo studio dell’Avv. Luigi Pedone;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 376/22/2006 della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione Staccata di Lecce n. 22, in data 15/12/2006, depositata il 21 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 307/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenzia n. 376/22/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Lecce n. 22, il 15.12.2006 e DEPOSITATA il 21 dicembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto tardivo.
2 – L’impugnazione, che riguarda accertamento per IRPEF ed ILOR dell’anno 1983, si articola in censure con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 538 del 1994, art. 3, comma 4, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies, comma 5, del D.L. n. 630 del 1994, art. 5, comma 5, del D.L. n. 719 del 1994, art. 1, comma 1, del D.L. n. 48 del 1995, art. 1, comma 1, del D.L. n. 132 del 1995, art. 1, comma 1, del D.L. n. 250 del 1995, art. 1, comma 1, della L. n. 556 del 1996, art. 1, comma 2 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonche’, sotto altro profilo, delle medesime norme in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Alla questione posta dal ricorso in esame, sembra doversi applicare il principio (Cass. n. 8578/2001, n. 16085/2000) secondo cui “In tema di contenzioso tributario, con del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, art. 1 convertito in L. 8 agosto 1995, n. 349, il legislatore non solo ha ulteriormente ampliato ed agevolato le possibilita’ di accesso alla procedura agevolativa prevista dal D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies convertito in L. 30 novembre 1994 n. 656, ma ha pure, con norma retroattiva, espressamente previsto, per i giudizi in corso, la sospensione dei termini d’impugnativa fino a tutto il 30 settembre 1995".
4 bis – L’impugnata decisione sembra abbia fatto malgoverno di tale principio, non avendo considerato che il termine per impugnare la sentenza depositata il 29.09.1994 e notificata il 20.10.1994, in base alla richiamate disposizioni, era rimasto ininterrottamente sospeso sino al 30 settembre 1995, ragion per l’appello proposto con atto notificato il 2 8 novembre 1995 era a ritenersi tempestivo.
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia, perche’ proceda al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra Sezione della CTR della Puglia.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010