Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18585 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. res.te a *****, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Monducci Francesco, elettivamente domiciliato ih Roma, Via Ezio, 12 presso lo studio dell’Avv. Alfredo Galasso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12 della Commissione Tributaria Regionale di Genova – Sezione n. 06, in data 26/01/2007, depositata il 18 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 689/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 06, il 26.01.2007 e DEPOSITATA il 18 maggio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e rigettato l’appello incidentale del contribuente.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per IVA ed IRPEF dell’anno 1997, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 59 e art. 75, comma 1 TUIR, artt. 115 e 116 c.p.c. nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Rileva questo Relatore che, a conclusione del mezzo, non risulta formulato il prescritto quesito di diritto e che, pertanto, lo stesso sembra debba dichiararsi inammissibile.

Rileva, altresi’, con riferimento all’altro profilo di censura, con cui si denuncia il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 che lo stesso e’ a ritenersi inammissibile, giacche’ non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la relativa censura non contiene un momento di sintesi(omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Casa. SS.UU. n. 20603/2007).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per inammissibilita’ dei motivi. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato, altresi’, che nel ricorso iscritto al n. 14321/2008 e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 12, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 06, il 26.01.2007 e DEPOSITATA il 18 maggio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e rigettato l’appello incidentale del contribuente.

2 – L’impugnazione, che riguarda pretesa tributaria per IVA ed IRPEF dell’anno 1997, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92, art. 115 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, violazione e/o falsa applicazione del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 42, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 1, nonche’ contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Rileva questo Relatore che la sentenza oggetto del presente ricorso era gia’ stata impugnata dal medesimo M. con atto notificato il 24.12.2007 ed iscritto al n. 689/2008 R.G. Corte Cassazione; l’impugnazione, sembra, allora, doversi dichiarare inammissibile, per tardivita’, risultando proposta dopo il decorso del termine breve – decorrente dalla data della prima impugnazione (Casa. n. 16207/2007, SS.UU. n. 13431/2006, n. 24219/2006).

Rileva, altresi’, che i quesiti proposti a conclusione dei mezzi, risulterebbero, in ogni caso, inammissibili, perche’ si risolvono in una generica istanza di decisione sull’esistenza delle violazioni di legge denunciate (Cass. n. 18982/2007), mentre la censura per vizio della motivazione non contiene un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007).

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il relativo rigetto, per inammissibilita’.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che le relazioni sono state comunicate al pubblico ministero e notificate ai difensori;

Visti i ricorsi, il controricorso, la memoria del M. 20.05.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato, preliminarmente, che, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. il ricorso iscritto al n. 14321/2008 R.G., va riunito al presente, recante il n. 689/2008 R.G.;

Ritenuto che il Collegio condivide il contenuto delle trascritte relazioni e che alla stregua dei principi ivi richiamati, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;

Considerato, in vero, che l’inammissibilita’ del primo, iscritto al n. 689/2008 R.G., consegue, come evidenziato nella relativa relazione, alla mancata formulazione di quesiti ed alla mancanza di un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto;

Considerato, altresi’, che l’inammissibilita’ del secondo, iscritto al n. 14321/2008 R.G., e’ connessa, giusta trascritta relazione, alla tardiva proposizione;

Considerato, altresi’, che le spese del giudizio devono liquidarsi in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro 1.000,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, e vanno poste a carico del contribuente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millecento/00, oltre spese generali ed accessori.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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