Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18591 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A. res.te a *****, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti Soccio Angelo e Franco Grillo, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via Marsilio Ficino n. 5;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 07/01/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze – Sezione n. 01, in data 26/02/2007, depositata il 02 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 09 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Angelo Soccio, per il ricorrente;

Presente il Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22726/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 07/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n. 01, il 26.02.2007 e DEPOSITATA il 02 luglio 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la legittimita’ del silenzio – rifiuto opposto alla domanda di rimborso.

2 – L’impugnazione, che riguarda la domanda di rimborso dell’IRPEF dell’anno 2001, si articola in censure con cui si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 6 e 17 e art. 19 del CCNL Dirigenti Industria, nonche’ insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Ministero, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Il ricorso appare inammissibile non risultando proposto nei confronti della giusta parte. L’inammissibilita’ e’ ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito e’ stata emessa la decisione impugnata, si e’ svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pistoia, che e’ l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio ed evocato in giudizio con il ricorso in esame.

La sentenza di appello, infatti, risulta emessa in data 26.02.2007/02.07.2007 nei soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e, d’altronde, il ricorso e’ stato notificato il 26 settembre 2008, cioe’ successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Il ricorso per Cassazione di che trattasi non puo’, quindi, ritenersi promosso nei confronti della giusta parte, stante che la sentenza impugnata non risulta emessa nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, – bensi’ di soggetto giuridico diverso (Agenzia delle Entrate) -, il quale, essendo rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente giudizio di legittimita’, cui hanno titolo a partecipare solo i soggetti presenti nel precedente grado del giudizio(Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di inammissibilita’, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso del Ministero e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro cento/00 per spese vive ed Euro mille/00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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