Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18608 del 10/08/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.T. res.te a *****;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 40/16/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione n. 16, in data 19.03.2007, depositata il 18 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22662/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 40/16/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 16, il 19.03.2007 e DEPOSITATA il 18 giugno 2007. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, e’ affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., dell’art. 2195 e 2222 c.c., della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 49 e 55, nonche’ omessa,od in subordine, insufficienza della motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le formulate censure vanno risolte richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attivita’ di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – La decisione impugnata, appare in linea con i principi fissati dalle richiamate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni con congrua motivazione, avendo verificato, nel caso, l’insussistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato e che nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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