LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. BRUSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 841, presso lo studio dell’avvocato PORCARI PIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBIERA VINCENZO;
– ricorrente –
contro
T.F. *****, P.G.
*****, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SPERATI A, rappresentati e difesi dall’avvocato MURANA BARTOLOMEO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1179/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato SPERATI Raffaele, con delega depositata in udienza dell’Avvocato MURANA Bartolomeo difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 settembre 1987 S. G. conveniva davanti al Tribunale di Marsala P. G. e T.F., chiedendo la condanna degli stessi al saldo del corrispettivo cui aveva diritto in relazione ai lavori di costruzione di una casa di civile abitazione in *****.
P.G., costituitosi, contestava il fondamento della domanda che veniva accolta, con sentenza in data 29 aprile 1999, dal Tribunale di Marsala.
Contro tale decisione P.G. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Palermo che, con sentenza in data 22 dicembre 2003, dichiarava la nullità del contratto di appalto in quanto lo stesso aveva avuto ad oggetto una costruzione priva di concessione edilizia, ritenendo che la relativa eccezione poteva essere dedotta nel corso del giudizio di secondo grado.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione S. G., con un unico motivo.
Resistono con controricorso P.G. e T. F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stato lo stesso proposto con atto notificato il 18 febbraio 2005, quando era ormai scaduto il cd.
termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. e non venendo provato quanto asserito nella intestazione del ricorso, secondo la quale la sentenza sarebbe stata notificata, ai fini della tempestività del ricorso con riferimento al cd. termine breve, in data 21 gennaio 2005.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010